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Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Segnaliamo a tutte le imprese interessate che in data 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo che definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale accordo entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero 24/05/2025.

 Queste sono le principali novità introdotte:

  • Vengono abrogati tutti i precedenti accordi relativi alla formazione.
  • Vengono ridefiniti durata, contenuti minimi e periodicità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’introduzione di nuovi percorsi formativi non normati in precedenza (DATORI DI LAVORO, LUOGHI CONFINATI, ATTREZZATURE SPECIFICHE quali carroponte, macchina raccogli frutta e caricatori per la movimentazione dei materiali) o con la modifica di formazioni già normate (PREPOSTI e DIRIGENTI).
  • ATTENZIONE: Rispetto al passato, l’Accordo non indica più il termine di 60 giorni per completare la formazione dei lavoratori, bensì viene fatto espressamente riferimento all’art 37, comma 2 del DGLs 21/2008 che riporta al punto 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
  • Viene ridotto anche il numero massimo di partecipanti al corso a livello teorico (da 35 a 30) e a livello pratico (rapporto istruttore 1:6).
  • Sono previste misure per il monitoraggio dell’applicazione dell’Accordo e per il controllo delle attività formative, al fine di garantire la qualità e l’efficacia della formazione erogata (verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa).
  • Viene disposto che gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedano, nell’ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento.

Riportiamo alcune tabelle esplicative relative alle modalità di erogazione della formazione ammesse dal nuovo Accordo e la relativa disciplina transitoria, con il riconoscimento della formazione effettuata in precedenza.

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